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La gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi è entrata in una nuova fase. Con il Decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2026, sono state introdotte misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope detenuti nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Il provvedimento riguarda i medicinali delle sezioni A, B e C della tabella dei medicinali (D.P.R. 309/1990).

Tra i requisiti più rilevanti emerge l'obbligo di utilizzare una cassaforte inamovibile certificata almeno secondo la norma EN 1143-1 Grado I, oppure, nei casi previsti dall'art. 6 del Decreto, un armadio blindato inamovibile o una stanza blindata. La certificazione della cassaforte non sostituisce le altre misure di sicurezza e gestione richieste alla struttura.

Per farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, ospedali, RSA, cliniche private e strutture veterinarie rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto, la scelta della cassaforte non è più soltanto una misura prudenziale, ma rappresenta un elemento fondamentale per la conformità normativa.

Fonte normativa ufficiale: Decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2026 – Gazzetta Ufficiale


Checklist per adeguarsi al Decreto Sanità 2026

Prima del termine di adeguamento, fissato a 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (26 settembre 2026), è opportuno verificare:

✅ presenza di una cassaforte certificata EN 1143-1 Grado I o superiore;

✅ corretto fissaggio a parete o pavimento;

✅ collocazione in area non accessibile al pubblico;

✅ controllo degli accessi autorizzati;

✅ videosorveglianza e controllo degli accessi, oltre ai sistemi di allarme dove richiesti;

✅ procedure di tracciabilità e registrazione delle movimentazioni;

✅ verifica della corrispondenza tra giacenza reale e contabile ogni 48 ore (fino a 72 ore se il termine cade in un giorno festivo), secondo l’art. 11;

✅ formazione del personale incaricato.

 

Tabella comparativa: requisiti del Decreto 15 settembre 2026 e soluzioni Conforti Serie C

Requisito normativo

Prescrizione del Decreto

Risposta delle casseforti Conforti Serie C Grado I

Custodia dei medicinali stupefacenti e psicotropi

I medicinali devono essere conservati in dispositivi idonei a impedire accessi non autorizzati (art. 6 del Decreto).

Le casseforti Conforti Serie C sono progettate per la custodia sicura di beni ad alto valore e farmaci soggetti a controllo.

Certificazione minima EN 1143-1 Grado I

La cassaforte richiede certificazione almeno EN 1143-1 Grado I (art. 6); sono previste anche soluzioni alternative secondo i requisiti del Decreto.

L'intera gamma Serie C è certificata EN 1143-1 Grado I  risponde al requisito di resistenza previsto dal Decreto, con corretta installazione.

Inamovibilità del mezzo di custodia

La cassaforte deve essere inamovibile (art. 6 del Decreto).

I modelli Serie C sono predisposti per l'ancoraggio strutturale a pavimento e/o parete secondo le istruzioni di installazione previste dalla certificazione. L'ancoraggio deve essere eseguito correttamente.

Protezione contro l'effrazione

Il sistema di custodia deve garantire adeguata resistenza ai tentativi di scasso e sottrazione (art. 6 del Decreto).

Certificazione rilasciata da ente terzo indipendente secondo norma europea EN 1143-1, che prevede prove di effrazione reali.

Ubicazione in aree protette

I medicinali devono essere custoditi in locali o aree non accessibili al pubblico (art. 6 del Decreto).

Le dimensioni compatte della Serie C consentono l'installazione in farmacie, reparti, magazzini e locali riservati al personale autorizzato.

Controllo degli accessi

Gli accessi devono essere limitati al personale autorizzato e la gestione delle chiavi e credenziali deve essere tracciabile (art. 7 del Decreto).

Disponibilità, su richiesta, di serrature elettroniche con memoria eventi e kit per lo scarico dei dati su PC/Mac.

Capacità e dimensioni del mezzo di custodia

La capienza va scelta in base ai quantitativi custoditi e agli spazi disponibili, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Gamma disponibile da C20 a C150 per adattarsi a farmacie territoriali, reparti ospedalieri, RSA, cliniche e magazzini farmaceutici.

Alternative alla cassaforte

Il Decreto ammette armadi blindati inamovibili o stanze blindate oltre alla cassaforte certificata (art. 6).

Gli armadi Conforti NC sono certificati EN 14450-S1, norma distinta dalla EN 1143-1. La loro idoneità ai fini del Decreto richiede una verifica dei requisiti applicabili: le due certificazioni non sono automaticamente equivalenti.

Verificabilità della conformità

Le strutture devono poter dimostrare l’adozione delle misure minime previste e delle procedure aziendali (artt. 3 e 6 del Decreto).

Le certificazioni attestano i livelli di resistenza dei dispositivi, ma la conformità complessiva richiede anche corretta installazione, controllo degli accessi e procedure aziendali.

 
L'introduzione delle nuove disposizioni ministeriali rende urgente verificare l'idoneità dei sistemi di custodia presenti nelle strutture sanitarie. Le casseforti Conforti Serie C Grado I EN 1143-1 rappresentano una soluzione professionale certificata, rispondente al requisito di resistenza indicato dall’art. 6 del Decreto, nel quadro delle ulteriori misure organizzative e di sicurezza necessarie per la protezione dei farmaci stupefacenti e psicotropi.

Grazie a una gamma completa di dimensioni, configurazioni e sistemi di chiusura, Conforti è in grado di supportare farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, ospedali, RSA, cliniche private, laboratori di analisi e strutture veterinarie, ove rientranti nell’ambito del Decreto, nell’adeguamento ai nuovi obblighi di legge.

Contatta Conforti per una consulenza tecnica dedicata e scopri quale modello della Serie C è più adatto alla tua struttura.

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